RSU

1. Nota introduttiva

Nella scuola dell’autonomia l’esercizio dei diritti sindacali del personale docente e non docente si coniuga – più che
in altri settori del servizio pubblico – con l’organizzazione e la gestione dei diritti – costituzionalmente tutelati – degli studenti.

I diritti sindacali degli uni e il diritto allo studio degli altri costituiscono un momento delicato e complesso di organizzazione e di gestione della vita scolastica che richiede, forse più che altrove, un’attenzione particolare e un pieno rispetto delle regole e dei diritti.

Diritti che possono essere esplicitati al meglio solo in presenza di una adeguata conoscenza e informazione oltre al possesso di senso di responsabilità. Questa scheda sulle RSU vuole costituire un organico strumento di sostegno e di riferimento per il corretto esercizio di quelle specifiche prerogative sindacali finalizzate alla tutela dei diritti soggettivi del personale docente e non docente dell’istituzione scolastica autonoma.

2. COME E QUANDO NASCONO

La legge delega 421/92 e il successivo decreto legislativo n. 29/93 riformano radicalmente il rapporto di lavoro nel pubblico impiego assimilandolo a quello privato. La “ratio” della riforma è che le fonti giuridiche che regolano il rapporto di lavoro sono:

  • il codice civile e le leggi sul lavoro subordinato d’impresa;
  • il d. lgsl. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
  • i contratti.

Ne consegue che, il rapporto di lavoro, nel pubblico impiego, è contrattualizzato non privatizzato: ovvero è regolato da contratti collettivi e individuali. Le materie affidate alla competenza legislativa (e quindi non soggette alla contrattazione collettiva) definite dalla Legge 421/92  sono le seguenti:

  • reclutamento;
  • responsabilità: civile; penale; amministrativa;
    disciplinare;
  • responsabilità giuridiche nell’espletamento di procedure
    amministrative;
  • incompatibilità con altre cariche e/o funzioni (art. 508 T.U. ’94
    per i docenti; 60-65 DPR     3/57 per personale
    ATA):
  • libertà di insegnamento.

Tutti gli altri aspetti non specificatamente inclusi nelle sopraccitate materie sono regolamentati dai Contratti collettivi di comparto.

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è stato graduale e traumatico e si è concluso con le prime elezioni RSU svoltesi a dicembre del 2000.

Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto 1998-2001. Nei contratti precedenti al 1995 l’attività sindacale nelle scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il quale si limitava all’esercizio dei soli diritti sindacali: usare la bacheca sindacale, fare assemblee. Con il contratto 1994-97 si è cominciato a parlare di relazioni sindacali che si limitavano all’informazione e all’esame congiunto con il Capo d’Istituto su alcune materie. Veniva redatto un verbale con le varie posizioni e la cosa si concludeva così. Il contratto 1998-2001 ha introdotto  la possibilità di redigere il contratto integrativo d’istituto.  La presenza delle RSU nella scuola ha creato nmolte volte dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare fraintendimenti e sovrapposizioni precisiamo le competenze di ciascuno:

  • il consiglio di Circolo/Istituto  decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola;
  • il collegio dei docenti  assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi;
  • il contratto integrativo d’istituto tra Dirigente Scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.

La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante del funzionamento della scuola. Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio dei poteri e per un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro, condizioni indispensabili per l’attuazione di un progetto formativo efficace. La RSU, infatti ha diritto,ad avere informazioni in merito al piano delle attività che il Dirigente Scolastico deve predisporre in attuazione del POF,  per il personale docente e per il personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale, che nelle attività aggiuntive. Inoltre, può contrattare le modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari istituti contrattuali a tutela del personale. In altre parole, le RSU realizzano, nel contesto dell’autonomia scolastica, un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole.

Ma vediamo in modo dettagliato quali sono le competenze delle RSU e come si articola la loro attività.

3. COMPETENZE DELLE RSU

Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in:

Contrattazione d’istituto e PartecipazioneCostituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:

v Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;

v Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;

v Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);

v Criteri generali per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori al personale;

v Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

La partecipazione si esplica mediante l’informazione preventiva e successiva. Costituiscono materia d’informazione preventiva:

v Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

v Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

v Utilizzazione dei servizi sociali.

Costituiscono materia d’informazione successiva:

v Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

v Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni;

v Verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

4. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ SINDACALE

QUANDO

All’inizio dell’anno
scolastico

CHI/ COSA FA

IL CONSIGLIO DI
CIRCOLO/ISTITUTO,
sulla base delle proposte e
dei pareri dei genitori e, nella scuola superiore, degli studenti:

Definisce gli indirizzi
generali per le attività delle scuole

Definisce le scelte generali
di gestione e di amministrazione

RSU: nei confronti degli
OO.CC. e delle loro competenze, il rappresentante sindacale svolge un
ruolo di orientamento e quindi può contribuire, con proposte, ad assumere
determinate decisioni.

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art.3  DPR
275/99    (regolamento autonomia)
  Prima dell’inizio
delle lezioni
IL COLLEGIO
DOCENTI

sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle
scelte organizzative deliberate dal Consiglio di
Circolo/Istituto:predispone il Piano
dell’Offerta Formativa (POF) con la partecipazione di tutte le sue
componenti e quindi:la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, per gli aspetti
pedagogico – didattici, adattandone l’articolazione alle diverse esigenze
degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.
Quindi anche le attività aggiuntive.RSU: anche in questo caso si
esercita un ruolo di orientamento, come nei confronti delle decisioni del
Consiglio. Se la RSU è composta da docenti allora si è anche membri del
collegio stesso. In quella sede si partecipa come membro componente
dell’organo collegiale, si interviene a tale titolo e non come RSU. E’
evidente, però, che il ruolo non è lo stesso di un qualunque altro
insegnante, a maggior ragione se dietro agli interventi, alle proposte,
alle osservazioni c’è un lavoro di preparazione che ha coinvolto parte o
l’insieme del personale.
Art. 3 DPR n. 275 /99
(regolamento autonomia)Artt.24 e 25 CCNL
2003

 

 

 

QUANDO

All’inizio dell’anno
scolastico

Entro settembre (massimo
ottobre).

NB: se non lo si fa a
settembre, è possibile sempre farlo anche in corso d’anno perché si può
modificare e adeguare l’organizzazione del lavoro ATA, anche in corso
d’anno.

CHI/ COSA
FA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
in
relazione agli aspetti di carattere generale e organizzativo
deliberati dal Consiglio e/o inerenti all’attuazione del POF:

§         consulta il direttore dei
servizi generali ed amministrativi,

§         informa il personale
ATA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
formula una proposta di
piano delle attività relativa all’orario di lavoro del personale ATA,
comprese le attività aggiuntive, e formula una proposta di incarichi
specifici dopo aver sentito raccolto pareri e proposte nell’assemblea
programmatica del personale ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
ne verifica
la congruenza con il POF, espleta le procedure previste per le relazioni
sindacali ed adotta il piano. La puntuale attuazione dello stesso è
affidata al direttore dei servizi.

 

 RSU:

§   – chiede informazione
preventiva con relativa documentazione,

§   – organizza incontri/assemblea
con il personale,

§   – predispone una piattaforma
per chiedere l’apertura formale della contrattazione,

§   – avvia la richiesta/procedura
per la contrattazione al fine di stipulare un contratto integrativo di
scuola su tutta questa materia

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art. 19 c. 5 del
CCNL/99Art. 52 c. 10 del
CCNI/99Art. 52 c. 10 del
CCNI/99

 

Art.52
c.3 CCNL 2003

 

 

Art. 6 c. 3 lett.
i) del CCNL/2003

Art.52
c.3 CCNL/2003

 

 

QUANDO

 

All’inizio
dell’anno scolastico e prima delle lezioni (per ciò che attiene alla
didattica).

 

Nei primi mesi
dell’anno (per le attività aggiuntive)

 

CHI/COSA FA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
predispone,
sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali:

  • il piano annuale delle
    attività, compresa l’assegnazione degli insegnanti alle classi, sezioni
    staccate (in presenza di organico funzionale), plessi ecc…
  • gli impegni dei docenti
    comprese le attività aggiuntive.

Il piano è
sottoposto alle relazioni sindacali di cui all’art. 6 del contratto e poi
deliberato dagli organi collegiali e può essere modificato in corso d’anno
con la stessa procedura.

 

RSU 

  • chiede informazione
    preventiva con relativa documentazione,
  • organizza
    incontri/assemblea con il personale,
  • predispone una piattaforma
    per chiedere l’apertura formale della contrattazione,
  • avvia la
    richiesta/procedura per la contrattazione al fine di stipulare un
    contratto integrativo di scuola su tutta questa materia
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 24 comma 4 del
CCNL/99

CM 243 del 14/10/99
sul fondo.

Art. 6 c. 2 lett.
d) e h) del CCNL/2003

 

 

 

 

QUANDO

Nei mesi di febbraio, marzo
ed aprile

CHI/ COSA
FA

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO,
sulla base delle iscrizioni,
predispone la proposta di formazione delle classi e la proposta di
organico da inviare al CSA.

RSU

Il sindacato, sulla formazione delle classi e sugli
organici, non ha un ruolo ed un potere contrattuale perché la L. 29/93 nel
delegificare il rapporto di lavoro nella scuola, ha definito anche le
materie che sono oggetto di negoziazione tra le parti e quelle che
rimangono di competenza del legislatore. Questa materia è riserva di
legge. Il sindacato ha diritto di informazione preventiva (cioè prima che
la proposta sia inviata al CSA) e diritto ad avere tutta la documentazione
in merito: numero degli iscritti, scelta delle famiglie e degli studenti,
criteri di composizione delle classi, …

E’ importante esigere l’informazione preventiva
per:

v        Verificare le variazioni rispetto alle aspettative del
personale

v         Verificare se ci sono forzature rispetto alle
scelte delle famiglie e degli studenti

v        Verificare se ci sono variazioni di organico in modo
da informare il personale e verificare la correttezza e tempestività delle
procedure per la rilevazione dei soprannumerari

v        Valutare le possibili ripercussioni sulle modalità di
utilizzo del personale e sull’organizzazione del lavoro

v        Informare il sindacato provinciale sulla situazione in
modo da metterlo in condizione di discuterne con il CSA nella fase di
confronto a livello provinciale

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 29/93 e decreti
interministeriali sugli organici.

Art. 6 comma 2 lett. a) del CCNL
24/7/2003

 

 

 

 

QUANDO

Salute e sicurezza
nella scuola

All’inizio d’anno ove non già fatto in base agli
obblighi di legge

All’inizio dell’anno scolastico

All’inizio e nel corso dell’anno
scolastico

CHI/ COSA
FA

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO:

  • Nomina
    il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
  • Nomina
    gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (SPP)
  • Sottopone le nomine all’approvazione del rappresentante dei
    lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • Predispone ed elabora, congiuntamente al RSPP, il piano di
    valutazione dei rischi
  • Lo
    sottopone al RLS
  • Provvede alla formazione del RLS, del RSPP e degli addetti al
    servizio prevenzione e protezione
  • Provvede alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi
  • Provvede alla informazione e formazione dei soggetti equiparati
    ai lavoratori (studenti)
  • Predispone, unitamente al RSPP, il piano di evacuazione e primo
    pronto soccorso
  • Nomina
    il medico competente se previsto
  • Predispone il libro degli infortuni
  • Comunica alla ASL il nominativo del RSPP e i nominativi del SPP
  • Convoca riunioni periodiche con il RSL

 Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS):

  • E’
    eletto o designato nell’ambito della RSU
  • In
    assenza della RSU è eletto direttamente dai lavoratori
  • Il RLS
    è in carica per 3 anni.

DIRITTI DEL RLS

  • formazione specifica
  • informazione e documentazione
  • fruire
    di permessi retribuiti (40 ore l’anno per ogni RLS, distinte dai normali
    permessi sindacali)
  •  accesso ai luoghi di lavoro
  •  ricevere informazione dagli organi di vigilanza
  • essere
    consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a: – designazione
    del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
    – piano di valutazione dei rischi – programmazione, realizzazione e
    verifica, contenuti della formazione attivata nell’istituto

COMPITI  del RLS:

  • segnala al datore di lavoro (dirigente scolastico) e al RSPP la
    presenza di rischi
  • segnala ed eventualmente denuncia agli organi competenti le
    inadempienze del datore di lavoro
  • ricorre all’organismo paritetico territoriale in caso di
    controversia e contenzioso con il datore di lavoro
  • verifica l’applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza
  • informa i lavoratori sulle misure adottate dal datore di lavoro
    in relazione alla rimozione dei rischi
  • partecipa alla riunione periodica
  • verifica se ai lavoratori e agli studenti (ad essi equiparati)
    siano stati forniti i materiali di protezione e se sono stati formati e
    informati sui rischi anche in relazione alla loro attività specifica.

COSA CONTRATTA IL RLS:

  • modalità e contenuti della formazione dei
    lavoratori
  • modalità di accesso ai documenti e agli ambienti di
    lavoro
  • modalità di utilizzo dei permessi retribuiti
  • modalità e criteri di esercizio in generale dei diritti del
    RLS
RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione sull’igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
DM 292/96
Contratto collettivo quadro –luglio 1996

DM n. 382 del 29/9/98
Artt. 57 e 58 del CCNI/99
CM 119 del
24/9/99
L.300/70
L. 265/99 art. 15
Art. 6 comma 2 lett. g
CCNL/2003

 

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